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giovedì 18 luglio 2019

Santi Romano: l’«Ordinamento giuridico» cento anni dopo




di Damiano Palano

Questa recensione all'Ordinamento giuridico, il capolavoro teorico di Romano, riproposto al pubblico in un’edizione curata da Mariano Croce (Quodlibet, pp. 236, euro 18.00), è apparsa su "Avvenire" il 9 febbraio 2019.

Nel 1909, in una celebre prolusione tenuta all’Università di Pisa, Santi Romano sostenne che lo Stato moderno era entrato in crisi. L’organizzazione statale, delineata nei suoi contorni dalla Rivoluzione francese, si stava infatti rivelando «troppo semplice» dinanzi al proliferare di organizzazioni di interessi economico-sociali e alla nascita di ‘nuove corporazioni’. La diagnosi formulata dal giurista siciliano non era isolata, ma in Italia aprì una fitta discussione sulla «crisi dello Stato». Il dibattito, protrattosi per anni, investì anche lo stesso statuto delle scienze giuridiche, o quantomeno alcuni dei capisaldi su cui si fondava la scuola giuridica nazionale capeggiata da Vittorio Emanuele Orlando, con cui Romano si era peraltro laureato a Palermo sul finire dell’Ottocento. L’intuizione che lo Stato scaturito dalla fine dell’Antico regime (e soprattutto dall’abolizione dell’ordine corporativo) fosse «troppo semplice» non rimase solo una provocazione. Ma divenne negli anni seguenti il punto di partenza per un’ambiziosa e originale riflessione sul concetto stesso di diritto, destinata a confluire nell’Ordinamento giuridico, il capolavoro teorico di Romano, apparso in volume nel 1918 e riproposto al pubblico a un secolo di distanza in un’edizione curata da Mariano Croce (Quodlibet, pp. 236, euro 18.00).
Le tesi a partire da cui Romano ridefiniva il diritto erano tutto sommato piuttosto semplici, anche se erano destinate a produrre notevoli ripercussioni. Innanzitutto, ai suoi occhi era del tutto fuorviante ricondurre il diritto a una norma o a un insieme di norme. L’ordinamento giuridico, lungi dall’essere solo la giustapposizione di singole norme, poteva essere davvero compreso nella sua natura se lo si riconosceva come un’unità, e cioè come l’insieme dei meccanismi e degli ingranaggi «che producono, modificano, applicano le norme giuridiche, ma non si identificano con esse». Il diritto era cioè, per Romano, non solo la norma, ma anche l’entità sociale capace di porla. L’ordinamento giuridico era un’istituzione, un «corpo sociale» dotato di un’individualità esteriore e visibile, espressione della socialità umana, chiuso e capace di conservare la propria identità pur dinanzi al mutare dei suoi elementi.  La concezione ‘istituzionalista’ del diritto era inoltre il presupposto di un’operazione ancora più radicale, diretta a riconoscere la pluralità degli ordinamenti giuridici. In altri termini, se si concepiva il diritto come un’istituzione, era inevitabile riconoscere anche che ogni gruppo umano organizzato tende a dotarsi di diritto. Il diritto cessava così di essere inteso come uno strumento posseduto in via monopolistica dallo Stato, e veniva dunque spezzata l’equivalenza tra Stato e diritto su cui una parte significativa della dottrina giuridica otto e novecentesca si era fondata, talvolta cedendo a una sorta di ‘divinizzazione’ dello Stato (che Romano rimproverava per esempio ad Hans Kelsen). Lo Stato, in questa nuova prospettiva, non era altro che «una specie del genere ‘diritto’», ma si potevano riconoscere ordinamenti giuridici più o meno definiti tanto dentro quanto fuori dallo Stato. Esempi giungevano dal diritto internazionale e dal diritto ecclesiastico, i quali si presentavano pienamente come ordinamenti giuridici, pur senza essere riducibili al diritto statale. Ma, in fondo, ogni organizzazione – e persino quelle ‘nuove corporazioni’ che affioravano agli inizi del secolo – poteva essere riconosciuta come un ordinamento.
Il libro di Santi Romano ebbe immediatamente una grande diffusione tra gli studiosi del Vecchio continente, e per esempio, alla metà degli anni Trenta, Carl Schmitt vi ritrovò i cardini di un terzo pensiero giuridico, alternativo al normativismo e al decisionismo. E oggi l’Ordinamento giuridico continua a essere letto, soprattutto nel mondo anglosassone, anche se per nuovi motivi da quelli di allora. La visione istituzionalista del diritto che lo studioso siciliano proponeva è infatti oggi forse ancora più preziosa che un secolo fa. Perché l’idea del diritto come ordinamento, e soprattutto il riconoscimento della pluralità degli ordinamenti, diventano una chiave importante per decifrare un mondo in cui lo Stato non appare più come il monopolista del diritto, in cui gli attori sociali assumono un ruolo di produzione giuridica, e in cui anche le linee di confine tra diritto pubblico e diritto privato – insieme alla classica distinzione tra Stato e Società – tendono a sfumarsi.

Damiano Palano

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